Come usufruire delle detrazioni per le porte blindate

Il Bonus ristrutturazioni edilizie

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che fra i lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta il Bonus ristrutturazioni figurano anche quelli relativi “all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”. E nell’elenco degli esempi che rientrano nelle misure in questione troviamo, appunto, “le porte blindate o rinforzate”, ma anche “l’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini”, “l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti”, “i vetri antisfondamento”. Questo significa che si può ottenere l’agevolazione anche nel caso in cui si sostituisca o si aggiunga uno dei suddetti elementi per aumentare il grado di sicurezza offerta dalla porta blindata.
L’Agenzia specifica inoltre che la detrazione è concessa per l’installazione ex novo delle porte blindate interne; per quanto concerne quelle esterne, invece, rientrano fra i lavori agevolabili sia la nuova installazione che la “sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi”.

Chi può usufruire delle detrazioni

I bonus per l’acquisto delle porte blindate spettano a tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte. Non soltanto i proprietari e i nudi proprietari dell’immobile, ma anche i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), i locatari o comodatari, i soci di cooperative divise e indivise, gli imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce) e i soggetti che producono redditi in forma associata. Inoltre può ottenere la detrazione il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, a patto che si accolli le spese e siano a lui intestati sia le fatture che i bonifici. All’elenco si aggiungono anche il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, il componente dell’unione civile ai sensi della legge n. 76/2016 e il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

L’Ecobonus per l'efficientamento energetico

Nel caso in cui la porta blindata da acquistare garantisca un elevato grado di isolamento termico, attestato dalla marcatura CE, e permetta di ottenere miglioramenti in fatto di efficienza energetica, si può anche richiedere l’Ecobonus. Più precisamente, è necessario che il valore di trasmittanza termica risulti inferiore oppure uguale al valore di trasmittanza limite riportato nella tabella 2 del Decreto Ministeriale del 26 gennaio 2010. Occorre inoltre che l’immobile sia già esistente, ovvero accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, e che il pagamento di eventuali tributi risulti regolare. Inoltre la porta blindata deve sostituire un’altra, e non coincidere con una nuova installazione, nonché delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Ciò significa che l’immobile cui la porta è destinata deve essere dotato di un impianto di riscaldamento. Il valore dei bonus per il Bonus ristrutturazioni e l’Ecobonus consiste in una detrazione dall’Irpef pari al 50 per cento delle spese sostenute, ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Nel primo caso, però, l’ammontare delle stesse può arrivare a 96.000 euro, mentre nel secondo il tetto massimo equivale a 60.000 euro.

Per ottenere il rimborso è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e gli oneri sostenuti. Specifichiamo però che le due agevolazioni non sono cumulabili, quindi si deve optare per una o per l’altra. Comunque è necessario effettuare i pagamenti con bonifico oppure con carta di debito o credito. Non è possibile, di contro, ricorrere ad assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati tramite un finanziamento a rate, purché la società che lo eroga paghi il corrispettivo con le suddette modalità. E ancora, occorre conservare l’attestazione del pagamento (quindi la ricevuta del bonifico o la ricevuta di avvenuta transazione) e le fatture; lo scontrino riportante il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura.

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